IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 52/04 R.G.; ricorrente: D'Urso Deodato Matilde, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Mirone, dall'avv. Lucia Marino e dall'avv. Francesco Fichera, domiciliatario il primo di essi, nonche' sui motivi aggiunti al predetto ricorso depositati il 6 maggio 2005, sui motivi aggiunti depositati il 23 maggio 2005 e sui motivi aggiunti depositati il 28 maggio 2005; resistenti: Comune di Tremestieri Etneo (Catania) in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Romano, domiciliatario l'avv. Alberto Spitaleri; Presidente della Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria; Assessorato regionale territorio ed ambiente in persona dell'assessore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria; societa' d'ambito Simeto Ambiente S.p.a. ATO 3 di Catania, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Salvo Zappala', domiciliatario; oggetto: Annullamento (Con il ricorso principale): di tutti gli atti anche non conosciuti, ovunque contenuti e da qualsiasi autorita' emanati, volti alla localizzazione del sito per la realizzazione del centro comunale di raccolta rifiuti del comune di Tremestieri ed in particolare della deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 21 ottobre 2003, avente ad oggetto «Localizzazione del Centro Comunale di Raccolta art. 5, 3 e 2 del decreto commissariale del 25 luglio 2000», dell'eventuale variante urbanistica, ove esistente, degli atti espropriativi, ove esistenti, degli atti non conosciuti che hanno a presupposto la deliberazione del Consiglio comunale n. 85/2003 citata tendenti comunque alla realizzazione dell'opera, nonche' degli atti antecedenti, conseguenti e/o comunque collegati agli atti sopra indicati; (Con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 6 maggio 2005): dei provvedimenti, ovunque contenuti e da qualsiasi autorita' emanati, relativi alla localizzazione, all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilita' ed al finanziamento del CCR in questione e comunque dell'ordinanza del Vicecommissario delegato per l'emergenza rifiuti del 31 dicembre 2004, n. 1753, di approvazione del progetto esecutivo, degli atti, anche non conosciuti della societa' «Simeto Ambiente» e dei corrispondenti provvedimenti appropriativi comunali, regionali e commissariali, dei pareri favorevoli resi dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania il 6 dicembre 2004 e dall'Azienda USL n. 3 del 7 dicembre 2004 nonche' di ogni altro atto antecedente, successivo e collegato e comunque di tutti gli atti lesivi infra menzionati; (Con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 23 maggio 2005): del decreto di occupazione di urgenza con contestuale determinazione provvisoria dell'indennita' di espropriazione e dell'avviso di immissione in possesso del 15 aprile 2005, prot. 1443/VI, a firma del dirigente del Settore VI, Lavori pubblici e manutenzione del comune di Tremestieri Etneo; (Con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 16-17 giugno 2005): del telegramma del comune di Tremestieri del 12 maggio 2005, dalla «relazione di coerenza» della struttura del Commissariato dell'emergenza rifiuti del 18 dicembre 2004, depositata in giudizio dall'Avvocatura di Stato, degli atti di immissione in possesso e di consistenza e, ove necessario, del piano d'ambito della Simeto Ambiente, di tutti gli atti antecedenti, successivi, connessi e comunque collegati. Visto il ricorso con i relativi allegati, e visti altresi' i successivi atti di motivi aggiunti; Viste le costituzioni e le memorie delle parti resistenti; Visti gli atti tutti della causa; Relatore la dott.ssa Rosalia Messina; Uditi, alla udienza pubblica del 6 aprile 2006, i difensori delle parti, come da verbale; Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue F a t t o e d i r i t t o Con il ricorso in epigrafe e con i successivi atti di motivi aggiunti sono stati impugnati i provvedimenti concernenti la localizzazione del sito per la realizzazione del centro comunale di raccolta rifiuti del comune di Tremestieri Etneo, inclusi gli atti ablatori aventi ad oggetto l'immobile della ricorrente. Il comune resistente ha depositato, il 24 marzo 2006, una istanza, sottoscritta anche dai difensori della ricorrente, con la quale ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Allegava alla predetta istanza la documentazione ivi citata, dalla quale emerge la soddisfazione dell'interesse tutelato in capo alla ricorrente, alla quale e' stato restituito l'immobile, come da verbale. Il collegio ritiene tuttavia di non poter sic et simpliciter dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che nelle more del giudizio e' sopravvenuta la legge n. 21/2006, che, all'art. 3, per quel che qui rileva dispone: ... omissis ... «2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimita' delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. 2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis, sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'art. 23-bis della stessa legge. 2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso». Nella concreta fattispecie la richiamata normativa deve essere applicata, ricorrendone i presupposti. Non vi e' dubbio che il giudizio instaurato con il ricorso in epigrafe sia «in corso», e che siano stati impugnati atti emanati dal Commissario delegato, segnatamente: il decreto commissariale 25 luglio 2000, pubblicato nella GURS n. 36 del 4 agosto 2000, l'ordinanza del Vicecommissario delegato per l'emergenza rifiuti del 31 dicembre 2004, n. 1753, la «relazione di coerenza» della struttura del Commissariato dell'emergenza rifiuti del 18 dicembre 2004. Attesa la formulazione della norma che attribuisce la competenza in subiecta materia al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che non prevede eccezioni ne' giustifica distinzioni (ad esempio, quella tra pronunce in rito e pronunce in merito che siano richieste al giudice funzionalmente incompetente adito), al collegio risulta impedita l'adozione di qualunque atto processuale che non consista nella trasmissione del fascicolo al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. A nulla rileva che si tratti, nella specie, di dare atto della cessazione della materia del contendere. Ritiene pertanto il collegio di dover sollevare - ritenendola rilevante ai fini della obbligata trasmissione degli atti al Tribunale amministrativo regionale Lazio secondo una normativa che ad avviso di questo giudicante non e' conforme ai parametri costituzionali, e non manifestamente infondata - la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 3, comma 2, nelle sottonumerazioni bis, ter, quater, come sara' esposto di seguito. La questione predetta e' stata invero gia' sollevata. L'ha innanzitutto sollevata questa sezione, con ordinanza n. 90 del 7 marzo 2006, con la quale, in sede di regolamento di competenza, si e' ritenuto: a) che la questione fosse rilevante, in quanto la normativa sopravvenuta, della cui costituzionalita' si sospettava e si sospetta, impedisce al giudice adito di emettere qualsivoglia decisione (in quella sede, statuire sul regolamento di competenza, non potendosene delibare - per decidere positivamente o negativamente - la manifesta infondatezza, e neppure potendosi esaminare l'eccezione di irricevibilita' del ricorso per regolamento di competenza per tardivita', sollevata dalla parte in quel giudizio ricorrente); b) che la questione fosse altresi' non manifestamente infondata; c) che, in particolare, l'art. 3, comma 2, da bis a quater, della legge n. 21/2006, contrastasse innanzitutto con l'art. 125 della Costituzione, e segnatamente con il principio della articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado ivi espressa («Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica»); d) che, in secondo luogo, detta disciplina contrastasse con l'art. 24 della Costituzione, segnatamente con la garantita tutela dei diritti ed interessi enunciata al primo comma; detta tutela ne risulta minorata, per la evidente maggiore difficolta' di esercitare le relative azioni presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio piuttosto che presso gli organi giurisdizionali localmente istituiti. Cio' vale sia per la fase transitoria in cui i giudizi pendenti trasmigrano al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sia per le future nuove controversie che secondo la nuova normativa dovrebbero essere ab initio instaurate presso detto Tribunale amministrativo regionale; e) che, inoltre, lo spostamento della competenza in materia di emergenze al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, per i processi in corso, comportasse violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 della Costituzione, che esclude, come la stessa Corte costituzionale afferma (sent. n. 393/2002), «che vi possa essere una designazione tanto da parte del legislatore con norme singolari, che deroghino a regole generali, quanto da altri soggetti, dopo che la controversia sia insorta (sentenze n. 419 del 1998; n. 460 del 1994 e n. 56 del 1967»; f) che un'ulteriore violazione dell'art. 125 Cost. dovesse ravvisarsi sotto il profilo della violazione del principio del doppio grado di giurisdizione in esso consacrato, essendo stato introdotto, per le controversie pendenti, un anomalo percorso che stravolge l'ordinario iter giudiziario in cui ad una pronuncia di primo grado, cautelare o di merito, consegue, se la parte soccombente ritiene di impugnarla, una pronuncia di secondo grado, e non certo una doppia pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi giudici di primo grado, uno dei quali abilitato a riformare la decisione del primo giudice (con violazione, altresi', del principio del ne bis in idem). Analogamente si e' determinato il Tribunale amministrativo regionale Palermo, I sezione, con ordinanza n. 67/2006, che ha ritenuto di dover investire la Corte costituzionale della questione di costituzionalita' della ripetuta normativa denunciandone il sospetto contrasto con diverse norme della Carta. In particolare, con la predetta ordinanza, il Tribunale amministrativo regionale del capoluogo ha rilevato: a) il contrasto della normativa in questione con l'art. 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze comporta, ai fini della tutela giurisdizionale delle rispettive posizioni giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali (destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai Commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una regione, rispetto ai destinatari dei provvedimenti, aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in via ordinaria, in genere dagli organi esponenziali di: enti territoriali regionali o sub regionali); e cio' senza che possa invocarsi a giustificazione la eventuale maggiore rilevanza dell'interesse sotteso ai provvedimenti adottati dal Governo o dai Commissari nominati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in quanto la rilevanza degli interessi non costituisce criterio distributivo della competenza territoriale dei Tribunale amministrativo regionale, ne' si rinvengono altre giustificazioni plausibili di una simile disparita'; b) il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in termini di ingiustificato aggravio organizzativo e di costi a cui devono andare incontro i soggetti incisi dai provvedimenti adottati nella materia di cui trattasi dagli organi governativi e dai Commissari, tenuto anche conto della molteplicita' e della varieta' dei provvedimenti che rientrano nella previsione di legge, tali pertanto da toccare interessi idonei a frazionarsi in molteplici ed eterogenee posizioni soggettive; c) il contrasto con la previsione di organi di giustizia amministrativa di primo grado in ambito regionale, rilevandosi come con l'art. 125 il Costituente abbia inteso garantire una distribuzione territoriale dei Tribunali amministrativi regionali tale da agevolare il ricorso alla giustizia amministrativa, in sostanziale coerenza e continuita' logica con i principi desumibili dall'art. 24 della Costituzione; d) il contrasto con il principio del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione, poiche' attribuire al Tribunale amministrativo regionale Lazio la competenza a conoscere di controversie che non rispondono ai criteri di distribuzione territoriale, oltre che svuotare di contenuto la previsione dell'art. 125 della Costituzione, violando il senso del principio in esso espresso, crea altresi' una sorta di gerarchia tra i Tribunale amministrativo regionale territoriali, incompatibile con il dettato e lo spirito della Costituzione; e) il contrasto con l'art. 23 dello Statuto speciale della Regione Siciliana - regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i. - che prevede che «Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione»; trattasi di norma di rango costituzionale, in attuazione della quale, con il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, e s.m.i., e' stato istituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che svolge funzioni di giudice d'appello per tutte le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia; f) il contrasto del regime transitorio con l'art. 25 della Carta e con il principio ivi consacrato del giudice naturale precostituito per legge, al quale giudice, con spostamento in corso di giudizio, viene sottratta la controversia. Con ordinanza n. 162/2006 la terza sezione del Tribunale amministrativo regionale Catania ha sollevato analoga questione, in particolare dubitando del contrasto della normativa in questione innanzitutto con l'art. 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento - rispetto alle ordinarie regole di riparto delle competenze - fra soggetti che si trovano in situazioni eguali (destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai Commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata aI territorio di una regione, rispetto ai destinatari dei provvedimenti, aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in situazioni ordinarie, dagli organi esponenziali di enti territoriali regionali o sub-regionali). La citata ordinanza sottolinea, ritenendola decisiva, la irrilevanza della diversita' di strumenti attraverso i quali riceve cura l'interesse preso in considerazione; in altri termini, il rilievo di tale interesse non muta a secondo che esso venga curato attraverso i normali strumenti ordinamentali, ovvero attraverso strumenti ed organi extra ordinem, che si vengono a sovrappone alle ordinarie competenze procedure, per ragioni di particolare urgenza. Del tutto condivisibilmente la decisione di cui trattasi afferma che «le situazioni che giustificano lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, non si caratterizzano per il particolare rilievo dell'interesse considerato, ma per l'urgenza li provvedere nei casi "di calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita' ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari", e che difficilmente potrebbero essere adeguatamente affrontati in assenza di agili rimedi, immediatamente efficaci». Con svolgimento che il collegio ritiene meritevole di adesione, i giudici della terza sezione hanno altresi' rilevato l'incongruenza del passaggio dalla straordinarieta' dei mezzi e dei poteri di carattere sostanziale, previsti per fronteggiare eventi straordinari, alla straordinarieta' o, comunque, peculiarita' dei mezzi di impugnazione degli atti adottati nell'ambito di tale situazione di emergenza; cio' sempre in spregio dell'art. 3 della Costituzione. Molto interessante e' anche la prospettazione di un ulteriore profilo di irrazionalita' della disciplina considerata, derivante dal fatto che «il regime derogatorio previsto dal comma 2-bis dell'art. 3 della legge n. 21/2006, quale risulta chiaramente dalla formulazione letterale della norma, riguarda le ordinanze e gli atti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, ma non i provvedimenti che tali situazioni di emergenza dichiarino e che, ove si riferiscano a situazioni di limitata estensione territoriale, come sovente accade, continuano a rientrare nella ordinaria competenza del Tribunale amministrativo regionale della regione in cui il provvedimento e' destinato ad avere incidenza». Cio', prosegue la decisione della terza sezione, comporterebbe che il provvedimento governativo di dichiarazione dello stato di emergenza nell'ambito della Regione Sicilia, ed il conseguente atto di nomina del Commissario delegato, rimarrebbero suscettibili di impugnativa nella ordinaria sede territoriale periferica competente (Tribunale amministrativo regionale Sicilia), mentre i provvedimenti adottati dall'autorita' straordinaria da ultimo citata rientrerebbero nell'esclusiva cognizione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Risulta evidente l'irragionevolezza del disegno complessivo e quindi la violazione, come gia' si e' detto, dell'art. 3 della Costituzione. Considerazioni analoghe a quelle svolte con le altre due gia' richiamate ordinanze di rimessione provenienti dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia (n. 67/2006 della prima sezione del Tribunale amministrativo regionale Palermo, e n. 90/2006 della prima sezione del Tribunale amministrativo regionale Catania) esprime la terza sezione in relazione alla sospettata lesione, da parte della disciplina in esame, dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 125 e dell'art. 111 della stessa, nonche' dell'art. 23 dello Statuto speciale della Regione Sicilia; inoltre, in relazione al disposto del comma 2-quater dell'art. 3 della legge n. 21/2006, si denuncia la violazione dell'art. 25 della Costituzione, determinando la sottrazione del giudizio al «giudice naturale precostituito per legge». Il collegio nulla ritiene di dover aggiungere alle argomentazioni su riportare e gia' oggetto di tutte le sopra richiamate ordinanze provenienti dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia. Pertanto, ribadendosi tutte le su esposte considerazioni, il collegio solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, comma 2-ter, comma 2-quater, legge n. 21/2006, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 della Costituzione, nonche' con l'art. 23, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Siciliana (r.d.l.vo 15 maggio 1946 n. 455, convertito nella legge cost. 26 febbraio 1948, n. 21 e s.m.i., in relazione anche al d.l.vo 6 maggio 1948 n. 654, e s.m.i.) nella parte in cui dette disposizioni prevedono la competenza in primo grado, esclusiva ed inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso, del Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi giurisdizionali proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225. Deve pertanto essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della predetta questione di legittimita' costituzionale, sospendendosi il giudizio instaurato con il ricorso in epigrafe fino alla restituzione degli atti da parte della medesima Corte.